Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
For TIC
Percorso C
Modulo 10
Progettazione di reti
Approfondimento: Esempio di progetto di un cablaggio strutturato
CAPO III

CAPO III

QUALITÁ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

Art. 9

Qualità e caratteristiche dei materiali

9.1 - GENERALITÁ

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle norme CEI, alle Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano, e alle norme ISO/IEC.

9.2 - PROVE DEI MATERIALI

L'Amministrazione potrà indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi sui materiali da impiegarsi negli impianti. Le spese inerenti a tali prove non saranno a carico all'Amministrazione, la quale si assumerà le sole spese necessarie all'eventuale partecipazione alle prove di propri incaricati.

In genere non saranno richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti ai sensi della Legge 10 ottobre 1977, n. 791.

9.3 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. La Ditta non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dall'Amministrazione, provvedendo, quindi, ad allontanarli dal cantiere.

Art. 10

Tempi di esecuzione dei lavori

L'Amministrazione concorderà con la Ditta la data di inizio dei lavori. A partire da tale data verrà tenuto conto del piano dei lavori di cui all'art.6. Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, senza che per questo la Ditta potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

Art. 11

Esecuzione dei lavori

11.1 - MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dell'Amministrazione, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato e dall'offerta concordata. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio. Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

La Direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta di far presenti le proprie osservazioni e riserve.

Art. 12

Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, eccetera), nonché in prove parziali di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato.

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