CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE E COLLAUDARE I LAVORI
Art. 13
Documenti facenti parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto:
Art. 14
Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
La Ditta ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, anche il Regolamento OO.PP. ed ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori che abbiano comunque applicabilità nel caso dei lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e le prescrizioni comunali del Comune di __________________________________ [Inserire il nome del Comune].
Inoltre la Ditta è tenuta al rispetto del D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche sul "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modifiche e decreti. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico della Ditta e quindi comprese nel prezzo a corpo di cui al precedente art. 8 e nei prezzi parziali indicati nel relativo elenco di progetti di cui al precedente art. 4, lett. e) e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto di cui al precedente art. 4, lett. f).
Art. 15
Cartelli all'esterno del Cantiere
Ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, la Ditta ha l'obbligo di esporre uno o due (secondo quanto disporrà il Direttore dei lavori) cartelli all'esterno del cantiere - che dovrà fornire in opera a sua cura e spese - La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
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Art. 16
Trattamento dei lavoratori
Art. 17
Piani di sicurezza
Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, L. 18 novembre 1998, n. 415, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto disposto in materia di piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche sulle Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
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Art. 18
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Penale per il ritardo
Il tempo massimo per dare ultimati i lavori dell'impianto con l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari dell'impianto resta fissato in quanto disposto al precedente art.6. La pena pecuniaria rimane stabilita nella misura di euro _________ [Inserire l'ammontare della pena pecuniaria] per ogni giorno di ritardo.
Art. 19
Pagamento dei lavori
Il pagamento del saldo viene effettuato dopo l'approvazione del collaudo, mediante bonifico bancario a gg. ______ [Inserire il termine per il pagamento dei lavori] dal ricevimento della/e fattura/e. La Ditta è sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali fino al loro impiego e la Direzione dei lavori ha la facoltà di rifiutarne l'impiego e messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto dell'impiego stesso, risultino comunque deteriorati o resi inservibili.
Art. 20
Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
20.1 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Dopo l'ultimazione dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole.
È pure facoltà della Ditta di chiedere che la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, il funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
20.2 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dei lavori stessi.
Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche:
In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
20.2.1 - Esame a vista
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
20.2.2 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'opposizione dei contrassegni di identificazione
Si deve verificare che tutti i componenti messi in opera nell'impianto siano del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dell'ambiente.
Art. 21
Garanzia degli impianti
Se non diversamente disposto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Per garanzia degli impianti entro il termine precisato, si intende, l'obbligo che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio.
Art. 22
Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'Amministrazione e della Ditta
22.1 - OPERE ACCESSORIE E PROVVISIONALI
Salvo differenti indicazioni espresse nel Capitolato, per opere provvisionali comprese nei lavori, debbono intendersi tutte le opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, come, ad esempio: apertura e chiusura di tracce, fori passanti nei muri e nei pavimenti, murature di grappe, sostegni e simili, ecc. Sono invece escluse dai lavori le opere murarie e di specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti ad impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte, eccetera e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della Ditta. Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per l'esecuzione degli impianti, devono far carico alla Ditta, salvo il caso che per la contemporanea esecuzione delle opere edilizie, le anzidette opere provvisionali già esistano in loco, nel qual caso la Ditta potrà fruirne.
22.2 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
22.3 - MAGAZZINI
Per le opere da eseguire, l'Amministrazione metterà a disposizione della Ditta i necessari locali, ove esistano, per il deposito dei materiali. La Ditta è tenuta a spostare il magazzino entro il termine assegnato, qualora i locali dovessero essere resi liberi.
22.4 - DISCIPLINA DEL CANTIERE
La Ditta è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere. Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che, al riguardo, non fossero bene accetti all'Amministrazione.
22.5 - SICUREZZA DEI LAVORATORI
La Ditta dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e suoi aggiornamenti e nelle altre norme vigenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
22.6 - DOMICILIO DELLA DITTA
La Ditta ha l'obbligo di comunicare, durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del proprio domicilio legale.
Art. 23
Modo di valutare i lavori
Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto allegato al contratto e per quelle maggiori forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuto l'impianto a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e rispondente pienamente ai requisiti prescritti, è stabilito il prezzo a corpo fissato dal precedente art. 7.
Tuttavia, se durante l'esecuzione dell'impianto la Direzione dei lavori richiedesse delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo è valutato, per essere aggiunto o detratto dal prezzo a corpo di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto di cui al precedente art. 4. Da parte sua, la Ditta durante l'esecuzione dell'impianto, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione. Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo della Ditta che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non ritenga di accettarle ed, in caso di accettazione, la Ditta, senza alcun aumento del suindicato prezzo a corpo, è obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che le siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
Art. 24
Spese inerenti alla gara ed al contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara nonché alla stipulazione del contratto, sono a carico della Ditta.